CONDIZIONI
DI CONTRATTO
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
DI VENDITA
DI PACCHETTI TURISTICI
1) PREMESSA,
NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Premesso che: a) il decreto legislativo n.111 del 17.3.95 di attuazione della
Direttiva 90/314/CE dispone a protezione del consumatore che l'organizzatore
ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano
essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa all'espletamento delle
loro attività (art.3/1 lett. A d.lgs. 111/95). B) il consumatore ha
diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai
sensi dell'art. 6 del d.lgs. 111/95), che è documento indispensabile
per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all'art.17 delle presenti
Condizioni generali di contratto. La nozione di "pacchetto turistico" (art.2/1
d.lgs.111/95) è la seguente:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto
compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi
di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario
e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo
comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici
non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis)… che costituiscano
parte significativa del "pacchetto turistico".
2) FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre
che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella
documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che
abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato
dalle disposizioni - in quanto applicabili - della L. 27/12/1977 n° 1084
di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto
di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal sopraccitato
Decreto Legislativo 111/95.
3) INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA
L'organizzatore ha l'obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori
catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda
tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
1. estremi dell'autorizzazione amministrativa dell'organizzatore:
2. estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;
3. periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo;
4. cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore
4) PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale,
se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente,
che ne riceverà copia. L'accettazione delle prenotazioni si intende
perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in
cui l'organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema
telematico, al cliente presso l'agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni
relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli
opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'organizzatore
in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Decr.
Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.
5) PAGAMENTI
La misura dell'acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto
turistico, da versare all'atto della prenotazione ovvero all'atto della richiesta
impegnativa e la data entro cui prima della partenza dovrà essere effettuato
il saldo, risultano dal catalogo, opuscolo o quanto altro. Il mancato pagamento
delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva
espressa tale da determinare, da parte dell'agenzia intermediaria e/o dell'organizzatore
la risoluzione di diritto.
6) PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento
a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali
aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente
intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la
partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi quali imposte, tasse di atterraggio,
di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi
di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riportata
in catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui
sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico
nella percentuale espressamente indicata in catalogo o programma fuori catalogo.
7) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, l'organizzatore comunichi per iscritto
la propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto
del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa il consumatore
potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma
già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostitutivo
proposto ( ai sensi del 2° e 3° comma del precedente articolo 7). Il
consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento
dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto
nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e
caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti
diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli
diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore turistico alternativo
offerto (ai sensi del precedente art.7), l'organizzatore che annulla (ex art.
1469 bis n.5 Cod. Civ.), restituirà al consumatore il doppio di quanto
dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatore, tramite l'agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio
degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto
previsto dal precedente art. 7, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
8) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di
fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore,
una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre
soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente
e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle
previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti
possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore
venga rifiutata dal consumatore per serie giustificati motivi, l'organizzatore
fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente
a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso
luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del
mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il
costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino
al momento del rientro anticipato.
9) RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle
seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente il 10%.
- Modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del
pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore
dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata
dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di
prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto
turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale
restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal
momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il consumatore dovrà dare
comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere)
entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso
di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il suddetto,
la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata. Al consumatore
che recede dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate
al primo comma, sarà addebitata - indipendentemente dal pagamento dell'acconto
di cui all'art. 5/1° comma - oltre al costo individuale di gestione pratica,
la penale nella misura indicata nel Catalogo o Programma fuori catalogo. Nel
caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta
alla firma del contratto. Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare
avrà diritto al rimborso della somma versata, al netto del costo individuale
di prenotazione e delle penalità qui di seguito elencate, oltre agli
eventuali oneri e spese da sostenersi per l'annullamento dei servizi:
- penalità del 10% della quota sino a 31 giorni di calendario prima
della partenza;
- penalità del 25% da 30 a 21 giorni;
- penalità del 50% da 20 a 11 giorni;
- penalità del 75% da 10 giorni a 72 ore correnti prima della partenza;
- nessun rimborso dopo tale termine o in caso di interruzione del viaggio già intrapreso;
- le medesime penali verranno applicate a chi non potesse effettuare il viaggio
per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio.
Le condizioni delle rinunce possono essere variate nei casi di particolari
iniziative turistiche; dovranno pertanto essere chiaramente indicate nei programmi
speciali di dette iniziative.
10) SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre
che:
a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi
prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione
circa le generalità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio
(ex art. 10 d.lgs.111/95) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto,
ai visti, ai certificati sanitari;
c) il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le spese sostenute
per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata
prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il
pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera
c) del presente articolo. In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi
che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del
cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto
a). L'organizzatore non sarà pertanto responsabile dell'eventuale mancata
accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata
accettazione sarà tempestivamente comunicata dall'organizzatore alle
parti interessate prima della partenza.
11) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro
documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei
visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente
richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale
prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione
del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai
regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto
turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che
l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate
obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti
i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio
del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili
del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato
al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per
iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste
personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del
viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.
12) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo
od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali
indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche
Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce,
l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant
una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione
e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.
13) REGIME DI RESPONSABILITA'
L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento
totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi,
a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi
comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione
dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni
previste in contratto, da caso fortuito , da forza maggiore, ovvero da circostanze
che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale,
ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata
effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso
delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario
e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o
convenzioni sopra citate.
14) LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall'organizzatore per danni alla persona non può in
ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle
convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento
ne ha determinato la responsabilità: e precisamente la Convenzione di
Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aja
nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione
di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell'organizzatore.
In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l'importo di "2.000
Franchi oro germinal per danno alle cose" previsto dall'art. 13 n° 2 CCV
e di 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti
dall'art. 1783 Cod. Civ..
15) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore
imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento
agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L'organizzatore
ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt.
13 e 14), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile
al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile
o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
16) RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore
senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale
o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore può altresì sporgere
reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore
o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro
presso la località di partenza.
17) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile,
stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell'organizzatore
o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento
del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare
un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti
e malattie.
18) FONDO DI GARANZIA
E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo Nazionale
di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell'art. 21
D.lgs. 111/95), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore
o dell'organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero
Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica
in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione
di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. Le modalità di
intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri (ai sensi dell'art. 21 n.5 D.lgs. n. 111/95).
ADDENDUM - CONDIZIONI GENERALI
DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI
TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di
soggiorno, ovvero di qualunque alto separato servizio turistico, non potendosi
configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero
di pacchetto turistico, sono disciplinati alle seguenti disposizioni della
CCV: art 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne
le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle
altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio
oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle
condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate:
art.4 1° comma; art.5; art.7; art.8; art.9; art.10 1° comma; art.11;
art.15; art.17. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente
la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico.
La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico
(organizzazione, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti
figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno
ecc.).
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